Tutele INPS in caso di interruzione della gravidanza
- Promama
- 21 gen
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L’INPS prevede una diversa tutela nel caso in cui l’interruzione di gravidanza avvenga prima o dopo il 180° giorno di gestazione;
Nel caso in cui l’interruzione si verifichi entro 180 giorni dall’inizio della gestazione la dipendente avrà diritto ad assentarsi per malattia disposta dal proprio medico ;
Nel caso in cui l’interruzione si verifichi dopo 180 giorni dall’inizio della gestazione la dipendente avrà diritto a 3 mesi di congedo
Quanto spetta
Nel caso in cui alla dipendente spetti un periodo di malattia, l’indennizzo dell’INPS sarà quello previsto nel caso di detta tutela (50% primi 20 giorni - 66,66% dal 21esimo al 180esimo giorno); nel caso di diritto al congedo questo sarà indennizzato dall’istituto in misura pari all’80%.
In base alle previsioni contrattuali il datore di lavoro può in alcuni casi integrare l’indennizzo riconosciuto dall’INPS fino a garantire alla dipendente il 100% della normale retribuzione.
Come fare domanda
Nell’ipotesi in cui l’interruzione di gravidanza si verifichi prima di 180 giorni di gestazione, sarà cura dell’istituto in cui la dipendente si trova ricoverata rilasciare il certificato di malattia, o in alternativa sarà onere della dipendente fare richiesta del certificato di malattia al proprio medico curante.
Nel caso in cui l’interruzione di gravidanza avvenga dopo 180 giorni di gestazione, la dipendente dovrà presentare richiesta del congedo sul sito dell’INPS nell’apposito servizio “Congedo parentale, maternità e paternità”, i 3 mesi di congedo decorrono dal giorno successivo in cui si verifica l’interruzione di gravidanza.


